Appalti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni concernenti l'attività di collaudo di lavori pubblici - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, l'art. 12 della legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 e l'art. 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 33 del 2006. Invero, con la sentenza n. 401 del 2007, è stato chiarito che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici, la quale ha inizio con la stipulazione del contratto e comprende l'intera esecuzione del rapporto contrattuale, deve essere ricondotta alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza del legislatore statale. In particolare, il collaudo, oggetto delle disposizioni impugnate, costituisce un istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1665 e segg.), il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra, quindi, nell'àmbito materiale dell'ordinamento civile. Inoltre, con la sentenza citata, si è ulteriormente affermato che, anche in riferimento al collaudo è ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato, funzione in corrispondenza della quale si delinea l'ulteriore competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.