Sentenza 432/2007 (ECLI:IT:COST:2007:432)
Massima numero 31964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  10/12/2007;  Decisione del  10/12/2007
Deposito del 14/12/2007; Pubblicazione in G. U. 19/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31965  31966


Titolo
Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Impossibilità per il giudice di sospendere cautelarmente l'esecuzione del provvedimento - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Incompleta descrizione della fattispecie processuale nel giudizio 'a quo' su un punto decisivo per la rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che, nel caso di ricorso al tribunale amministrativo contro il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per ragioni di terrorismo, il giudice adito non può sospendere cautelarmente l'esecuzione del provvedimento espulsivo. Infatti, il rimettente non chiarisce se e in che modo si sia conclusa, nel procedimento principale, la fase cautelare e, così facendo, non descrive in modo compiuto la fattispecie processuale, su un punto riguardante l'attuale rilevanza della questione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/07/2005  n. 144  art. 3  co. 4

legge  31/07/2005  n. 155  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte