Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Sospensione obbligatoria del giudizio in caso di opposizione del segreto di Stato su atti necessari per la decisione - Asserita sovrapposizione con il divieto di concedere la sospensione cautelare del provvedimento espulsivo - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Omessa esplorazione delle soluzioni interpretative che avrebbero escluso, nella specie, il cumulo normativo censurato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che, nel caso di ricorso al tribunale amministrativo contro il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per ragioni di terrorismo, il procedimento è sospeso per un tempo pari nel massimo a due anni, qualora venga opposto il segreto di Stato su atti la cui cognizione sia necessaria per la decisione. Secondo il rimettente, l'incostituzionalità della norma deriverebbe dal "sistema", composto, in sequenza, dal divieto di concedere la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento e dall'automatica sospensione del procedimento nell'ipotesi di opposizione del segreto di Stato: il giudice a quo, infatti, dichiara esplicitamente che al provvedimento di espulsione, adottato "ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione", "per effetto del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 3 del d.l. n. 144/2005 si applicano le disposizioni in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo". Egli, peraltro, non ha esplorato la possibilità di una diversa ricostruzione del "sistema", non ha chiarito se il provvedimento impugnato ricade sotto la previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 o sotto l'art. 3 del d.l n. 144 del 2005, non ha fornito alcun argomento in base al quale le due norme citate debbano essere applicate congiuntamente.