Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso al tribunale amministrativo contro il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per ragioni di terrorismo, non sospende l'esecuzione del provvedimento. Infatti, ciò che il rimettente segnala come un'anomalia rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale è, in realtà, la caratteristica di tutti i provvedimenti amministrativi, la cui efficacia non è sospesa, salva esplicita previsione legislativa, per il solo fatto della proposizione di un ricorso in sede giurisdizionale.