Ordinanza 433/2007 (ECLI:IT:COST:2007:433)
Massima numero 31967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/12/2007; Decisione del
10/12/2007
Deposito del 14/12/2007; Pubblicazione in G. U. 19/12/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Previsto obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del diritto di difesa - Intervenuta modificazione di una delle norme censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Circolazione stradale - Patente a punti - Previsto obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del diritto di difesa - Intervenuta modificazione di una delle norme censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Va disposta la restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il testo dell'art. 126-bis, comma 2, è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, risultando le conseguenze della mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» oggetto di una nuova disciplina, per la quale il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000», sicché si rende necessaria una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Va disposta la restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il testo dell'art. 126-bis, comma 2, è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, risultando le conseguenze della mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» oggetto di una nuova disciplina, per la quale il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000», sicché si rende necessaria una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 180
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte