Ordinanza 434/2007 (ECLI:IT:COST:2007:434)
Massima numero 31968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  10/12/2007;  Decisione del  10/12/2007
Deposito del 14/12/2007; Pubblicazione in G. U. 19/12/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza e segnalazione di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a carico del proprietario del veicolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché indebita incidenza sul diritto di difesa, con lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Possibile interpretazione delle norme censurate conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Da un lato, infatti, i rimettenti, nel censurare l'equiparazione, operata dalle norme impugnate, tra le condotte «tenute da coloro che "scientemente" (e quindi con dolo) o colposamente omettono di fornire la dovuta comunicazione dei dati del conducente del veicolo contravvenzionato» e quelle di quanti o «comunichino anche semplicemente di "non ricordare" chi si trovasse alla guida del veicolo», ovvero «proponendo ricorso, motivino le ragioni per le quali si trovano nell'impossibilità di comunicare alcunché», non considerano che - anteriormente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione - l'art. 126-bis, comma 2, è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, nel senso che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000» e dall'altro, le norme censurate, già nella loro formulazione originaria, dovevano essere interpretate nel senso di riconoscere la possibilità di distinguere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che, "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati», laddove un'opzione ermeneutica, che equiparasse ogni ipotesi di omessa comunicazione di detti dati, presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost., in quanto, non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità, mentre il parametro di cui all'art. 27 Cost., essendo riferibile alla sola responsabilità penale e non pure a quella amministrativa, non è pertinente.

- Sulla portata dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente del veicolo, ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alla patente a punti, nel caso in cui la contestazione non sia stata effettuata immediatamente, v. la citata ordinanza n. 244/2006.

- Sulla illegittimità di previsioni legislative che si risolvano in una presunzione iuris et de iure di responsabilità, v. la citata sentenza n. 144/2005.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 2

decreto legislativo  15/01/2002  n. 9  art. 7  co. 1

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 7  co. 3

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 180  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte