Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che prevede l'aumento della dotazione finanziaria del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale). (Classif. 111012).
L'abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42781; S. 117/2020 - 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 101/2020 - mass. 43427).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l, e terzo, 81, sesto comma, e 119 Cost., nonché in riferimento alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale - dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, che prevede l'aumento della dotazione finanziaria del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 15, numero 1, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 a far data dal 1° gennaio 2022; né, come si evince da una nota del Ragioniere generale della Regione Siciliana del 1° marzo 2023, ha trovato attuazione nel periodo in cui è stata vigente).