Ordinanza 435/2007 (ECLI:IT:COST:2007:435)
Massima numero 31969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/12/2007;  Decisione del  10/12/2007
Deposito del 14/12/2007; Pubblicazione in G. U. 19/12/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché con quelli del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale e del buon andamento della pubblica amministrazione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio dell'irretroattività della legge penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 Cost. Invero, le Corti rimettenti, investite degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, o, comunque, rese in dibattimento con il rito abbreviato, sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) − unitamente alla relativa disciplina transitoria − di cui non devono fare applicazione nei rispettivi giudizi a quibus.

- In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni nell'ipotesi di inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus), vedi, citate, ex plurimis, ordinanze nn. 384, 294, 187 e 42/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 6

Costituzione  art. 111  co. 7

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte