Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Previsione della irrogazione di sanzione amministrativa per il mancato raggiungimento, a livello comunale, degli obiettivi di raccolta differenziata - Dedotto contrasto con il principio di ragionevolezza - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone in capo ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il giudice a quo, infatti, muove dall'erroneo presupposto interpretativo che il sistema sanzionatorio configurato dalla legge regionale n. 24 del 2002 comporti una deroga al principio sancito dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell'intimato, laddove, invece, i principi dettati dal Capo primo della legge n. 689 del 1981, in virtù dell'art. 12 della medesima legge, operano, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e, pertanto, anche per la fattispecie d'illecito in questione, tanto più che il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale n. 24 del 2002, nell'attribuire alle Province la competenza all'irrogazione delle sanzioni, espressamente richiama «le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».