Sentenza 438/2007 (ECLI:IT:COST:2007:438)
Massima numero 31972
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  12/12/2007;  Decisione del  12/12/2007
Deposito del 20/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Banca e istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Modifiche del relativo statuto - Esercizio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del potere di approvarle - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita violazione delle competenze statutarie in materia di «ordinamento del credito locale», nonché violazione delle più ampie forme di autonomia garantite dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Carattere di riforma economico-sociale della disciplina statale relativa al settore creditizio e alle fondazioni bancarie - Conseguente attrazione della disciplina delle fondazioni bancarie nell'ambito dell'«ordinamento civile», riservato alla legislazione esclusiva statale - Impossibilità per la Provincia, in virtù del principio del parallelismo, di rivendicare le competenze amministrative statutarie - Inconferente evocazione a parametro dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e del principio di leale collaborazione - Spettanza allo Stato del potere esercitato.

Testo

Spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano con la nota del Dipartimento del tesoro - Direzione IV - Ufficio III del 25 gennaio 2005. Non sussiste, infatti, l'asserita violazione delle competenze statutarie in materia di «ordinamento del credito locale», in quanto l'attrazione della disciplina delle fondazioni nell'ambito dell'"ordinamento civile" a seguito di una riforma economico-sociale (realizzata, in particolare, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) costituisce, in base alle norme statutarie e di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, un limite - in questo caso assoluto - all'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale. Sicché non essendovi potestà legislativa, ne deriva, per il principio del parallelismo, l'impossibilità da parte della Provincia di rivendicare, come necessitata conseguenza delle competenze riconosciutele dalle norme statutarie, l'attribuzione delle correlate funzioni amministrative. Va aggiunto che anche la censura relativa alla violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è infondata in quanto inconferente, posto che né da tale disposizione la Provincia autonoma può, nel caso in oggetto, desumere un ampliamento delle sue «forme di autonomia», né lo Stato su di essa fonda le sue attribuzioni. Inoltre, trattandosi di materia rientrante nel secondo comma, lettera l), dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato non è venuto meno, nell'esercitare un potere espressamente previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 153 del 1999, al principio di leale collaborazione.

- V. la citata sentenza n. 163/1995, con la quale è stata affermata la competenza regionale in tema di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, ma con riferimento ad un quadro legislativo statale di riferimento profondamente diverso dall'attuale.

- Si vedano anche le citate sentenze n. 341 e n. 342/2001, che confermano le conclusioni della sentenza n. 163/1995, pur decise nella vigenza della legge n. 461 del 1998 e del relativo d.lgs. n. 153 del 1999, sebbene con riferimento al «periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria», quello cioè in cui negli enti conferenti «deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente creditizio».

- Si veda, da ultimo, la citata sentenza n. 300/2003 la quale prende atto dell'avvenuto consolidamento del processo legislativo statale di profonda modifica del settore.



Atti oggetto del giudizio

nota del ministero dell'economia e finanze  25/01/2005  n. 7076  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

legge costituzionale  art. 10

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte