Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere su beni sottoposti a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo del reato ambientale - Mancata estensione al reato edilizio - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nella parte in cui non prevede l'estinzione anche del reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, «in caso di demolizione dell'opera abusiva ad opera del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna». Questione analoga è stata già dichiarata manifestamente infondata sul presupposto che, non essendo possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto, deve escludersi, in considerazione della natura degli oggetti giuridici protetti dalle norme incriminatrici, la prospettata identità tra le ipotesi criminose poste a raffronto dal rimettente (sentenza n. 149 del 2005; ordinanze nn. 327 del 2000, 46 del 2001 e 144 del 2007) (1).
- Sulla medesima questione, v. la citata ordinanza n. 144/2007.
- Sulla diversità dell'oggetto giuridico dei reati edilizi e di quelli paesaggistici, v. le citate ordinanze nn. 327/2000 e 46/2001.
- In particolare, sulla identificazione dell'oggetto nei reati paesistici e ambientali, v. le citate sentenze nn. 367 e 378/2007.