Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro - Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Mancata previsione della partecipazione dell'amministrazione all'udienza, della facoltà per la stessa di impugnare la decisione e della possibilità per il giudice di emettere decisioni di condanna aventi natura di titolo esecutivo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo per intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell''art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui prevede la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza a decidere sui reclami dei detenuti in materia di lavoro e non contempla la partecipazione all'udienza dell'amministrazione penitenziaria, né la facoltà per la stessa di impugnare la decisione, né la possibilità per il giudice di emettere decisioni aventi natura di titolo esecutivo. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 341del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, ed il conseguente mutamento del quadro normativo rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.
- L'incostituzionalità della norma qui censurata è stata pronunciata dalla sentenza n. 341/2006, citata.
- Sulla necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni in caso di mutamento del quadro normativo v., citate, ex multis, ordinanze n. 328, n. 324, n. 266 e n. 120/2007.