Ordinanza 442/2007 (ECLI:IT:COST:2007:442)
Massima numero 31976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
12/12/2007; Decisione del
12/12/2007
Deposito del 20/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Predisposizione dei piani delle attività di ricerca archeologica nella zona - Conferimento alla Fondazione di diritti d'uso su beni immobili di proprietà dei soggetti fondatori - Previsione di «un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato» - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Regione - Estinzione del processo.
Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Predisposizione dei piani delle attività di ricerca archeologica nella zona - Conferimento alla Fondazione di diritti d'uso su beni immobili di proprietà dei soggetti fondatori - Previsione di «un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato» - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Regione - Estinzione del processo.
Testo
Alla rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - accettata dalla Regione - al ricorso con il quale sono state promosse questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, comma 1, lettera a), e 4 e degli articoli ad essi collegati della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, concernenti la istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area, e censurati in riferimento agli artt. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo, e agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché all'art. 6 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, consegue, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale l'estinzione del processo (1).
Alla rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - accettata dalla Regione - al ricorso con il quale sono state promosse questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, comma 1, lettera a), e 4 e degli articoli ad essi collegati della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, concernenti la istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area, e censurati in riferimento agli artt. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo, e agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché all'art. 6 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, consegue, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale l'estinzione del processo (1).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/08/2006
n. 18
art. 1
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/08/2006
n. 18
art. 2
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/08/2006
n. 18
art. 3
co. 1
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/08/2006
n. 18
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 25