Sentenza 443/2007 (ECLI:IT:COST:2007:443)
Massima numero 31978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
12/12/2007; Decisione del
12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Titolo
Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Censura prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità per tardività.
Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Censura prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità per tardività.
Testo
Deve essere dichiarata l'inammissibilità per tardività delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse per violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 Cost., in quanto sollevate per la prima volta in occasione della presentazione della memoria integrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica.
- Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 246/2006.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 2
co. 1
legge di conversione
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte