Sentenza 443/2007 (ECLI:IT:COST:2007:443)
Massima numero 31978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  12/12/2007;  Decisione del  12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31977  31979  31980  31981  31982  31983  31984  31985  31986  31987


Titolo
Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Censura prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità per tardività.

Testo

Deve essere dichiarata l'inammissibilità per tardività delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse per violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 Cost., in quanto sollevate per la prima volta in occasione della presentazione della memoria integrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica.

- Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 246/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 2  co. 1

legge di conversione  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte