Reati e pene - Istigazione a delinquere - Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena minima edittale di un anno di reclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della sua finalità rieducativa, nonché dei principi costituzionali e convenzionali a tutela della libertà di manifestazione del pensiero - Carattere astratto e prematuro delle questioni - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210022).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 CEDU - dell'art. 414, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il delitto di istigazione a delinquere, la pena minima di un anno di reclusione. Il rimettente si è riservato di valutare solo all'esito dell'incidente di legittimità costituzionale la sussistenza dei fatti e l'effettiva pericolosità delle condotte ascritte agli imputati, nonché l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; le questioni, che concernono il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame, risultano pertanto astratte e premature, ciò che impedisce di apprezzarne la concreta rilevanza nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 269/2022 - mass. 45172; S. 141/2022 - mass. 44940; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 65 del 1970 - mass. 4989; O. 210/2020 - mass. 42932).