Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso regionale - Impugnazione di norme di decreto-legge successivamente modificate dalla legge di conversione - Irrilevanza delle modifiche apportate in ordine alla sostanza prescrittiva delle disposizioni impugnate - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità sopravvenuta ovvero di cessazione della materia del contendere.
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni riguardanti le norme del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, formulata sul rilievo che la conversione del decreto in legge avrebbe determinato l'«inammissibilità sopravvenuta» delle suddette questioni o la «cessazione della materia del contendere». A prescindere dalla genericità dell'eccezione, che non indica le norme modificate e l'entità delle relative modifiche, debbono considerarsi assorbite le censure al testo originario di un decreto-legge quando le stesse vengano rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, nell'ipotesi che vi sia identità testuale tra di esse, come si riscontra nella fattispecie in esame dato che le disposizioni contenute nella legge di conversione apportano al testo originario alcune varianti stilistiche ed aggiungono allo stesso nuove determinazioni normative, che lo integrano e lo specificano, senza alterarne la sostanza prescrittiva.
- Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 417/2005.