Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Eccezione di inammissibilità per inapplicabilità delle disposizioni impugnate a Regione a statuto speciale per effetto della previsione di clausola di salvaguardia - Reiezione, trattandosi di clausola di salvaguardia di tipo generico.
Si deve disattendere l'eccezione della difesa erariale circa l'inammissibilità del ricorso della Regione Siciliana, fondata sulla presunta inapplicabilità della normativa impugnata ad una Regione a statuto speciale, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Tale clausola, per la sua genericità e per il suo riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non è idonea ad escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme oggetto di impugnazione, ritenute dalla Regione ricorrente pienamente applicabili nel proprio territorio.
- Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 179, n. 165 e n. 162/2007.