Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Abolizione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». La norma sopra richiamata, nell'abrogare le disposizioni che prevedono «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all'utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi. Essa, pertanto, attiene alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.