Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Abolizione del divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni, il servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia trasversale «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». Difatti, anche l'abolizione del divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni, il servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, prevista dalla norma censurata, garantisce e promuove la concorrenza, purché, a tutela degli utenti - come precisato dalla norma impugnata - il messaggio pubblicitario sia caratterizzato da trasparenza e veridicità, controllate dall'ordine professionale. La disposizione censurata attiene, pertanto, alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.