Sentenza 443/2007 (ECLI:IT:COST:2007:443)
Massima numero 31985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
12/12/2007; Decisione del
12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Titolo
Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Abolizione del divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia trasversale «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.
Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Abolizione del divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia trasversale «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». Difatti, la possibilità di creare società di persone o associazioni tra professionisti, volte a fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, prevista dalla norma censurata, aumenta e diversifica l'offerta sul mercato e consente una maggiore possibilità di scelta a chi ha necessità di avvalersi congiuntamente di determinate prestazioni professionali, anche se eterogenee, indirizzate a realizzare interessi convergenti o connessi. Pertanto, le norme censurate sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». Difatti, la possibilità di creare società di persone o associazioni tra professionisti, volte a fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, prevista dalla norma censurata, aumenta e diversifica l'offerta sul mercato e consente una maggiore possibilità di scelta a chi ha necessità di avvalersi congiuntamente di determinate prestazioni professionali, anche se eterogenee, indirizzate a realizzare interessi convergenti o connessi. Pertanto, le norme censurate sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza».
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 2
co. 1
legge di conversione
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte