Sentenza 443/2007 (ECLI:IT:COST:2007:443)
Massima numero 31986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
12/12/2007; Decisione del
12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Titolo
Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Sostituzione dell'art. 2233 del codice civile - Possibilità per gli avvocati di pattuire per iscritto con i clienti i compensi professionali - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Sostituzione dell'art. 2233 del codice civile - Possibilità per gli avvocati di pattuire per iscritto con i clienti i compensi professionali - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». La norma censurata modifica il terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, prescrivendo, a pena di nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. Orbene, si tratta, con tutta evidenza, di una norma che attiene al contratto di prestazione d'opera professionale degli avvocati, rientrante come tale nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». La norma censurata modifica il terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, prescrivendo, a pena di nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. Orbene, si tratta, con tutta evidenza, di una norma che attiene al contratto di prestazione d'opera professionale degli avvocati, rientrante come tale nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 2
co. 2
legge di conversione
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte