Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Adeguamento delle disposizioni deontologiche e pattizie e dei codici di autodisciplina alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2002 - Previsione della nullità delle norme con esso in contrasto - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Disposizione strettamente consequenziale ad altre incidenti in ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». Il suddetto comma 3 prevede l'adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di autodisciplina a quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 2 e, in caso di mancato adeguamento, la nullità delle norme in contrasto con lo stesso comma 1. La norma di cui al comma 3 si presenta, dunque, come strettamente consequenziale a quelle di cui al comma 1, per le quali si è ritenuto che le relative questioni non siano fondate, in quanto incidenti su un ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato (la «tutela della concorrenza»). Valgano perciò le medesime considerazioni svolte a sostegno della dichiarazione di infondatezza delle altre questioni concernenti l'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.