Previdenza e assistenza - Indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Poste italiane maturata alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni - Indicizzazione o adeguamento monetario per il periodo intercorrente fra la data di trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti postali nonché incidenza sulla garanzia previdenziale - Denunciata lesione del principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevede che l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione in quel momento percepita, debba essere annualmente rivalutata, secondo i criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma, del codice civile, in relazione all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, a far tempo dal 1° marzo 1998 sino alla cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata e il rimettente non fornisce alcun argomento diverso o ulteriore rispetto a quelli già esaminati, tale non potendosi ritenere il richiamo all'art. 38 Cost., posto che, anche in riferimento alla funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, è necessario considerare la globalità degli emolumenti e non la singola voce, il cui criterio di computo va, a sua volta, valutato nel complessivo ambito dell'intervento normativo di trasformazione dell'azienda postale con la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali, sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti costituzionalmente garantiti, v. le citate sentenze n. 426/2006 e n. 3/2007.