Sentenza 57/2023 (ECLI:IT:COST:2023:57)
Massima numero 45439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
09/02/2023; Decisione del
09/02/2023
Deposito del 31/03/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Titolo
Agricoltura e zootecnia - In genere - Coltura della canapa industriale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rispettoso dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea - Ambito di applicazione, riferito alle piante e non ai prodotti da esse ricavati - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza ed eccedenza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008001).
Agricoltura e zootecnia - In genere - Coltura della canapa industriale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rispettoso dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea - Ambito di applicazione, riferito alle piante e non ai prodotti da esse ricavati - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza ed eccedenza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che circoscrive l'ambito di applicazione della relativa legge alla canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rispettoso dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea. Dalla lettura testuale e sistematica della disposizione regionale impugnata si evince in modo inequivoco che il legislatore regionale riferisce i valori di THC alle sole piante, e non ai prodotti da esse ricavati. Infatti essa, lungi dal disattendere quanto stabilisce l'art. 4 della legge n. 242 del 2016, opera un rinvio generalizzato alla legislazione statale comprensivo anche della citata norma, la quale prevede controlli a campione sulle piante, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC, risultando così del tutto conforme alla normativa statale ed europea.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che circoscrive l'ambito di applicazione della relativa legge alla canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rispettoso dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea. Dalla lettura testuale e sistematica della disposizione regionale impugnata si evince in modo inequivoco che il legislatore regionale riferisce i valori di THC alle sole piante, e non ai prodotti da esse ricavati. Infatti essa, lungi dal disattendere quanto stabilisce l'art. 4 della legge n. 242 del 2016, opera un rinvio generalizzato alla legislazione statale comprensivo anche della citata norma, la quale prevede controlli a campione sulle piante, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC, risultando così del tutto conforme alla normativa statale ed europea.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/04/2022
n. 6
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 02/12/2016
n. 242
art. 4