Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi di edilizia libera - Realizzazione di strade interpoderali - Realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 1,50 - Realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi di edilizia libera - Realizzazione di strade interpoderali - Realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 1,50 - Realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. h), l), m), p), s) e af), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: consente la realizzazione senza titolo abilitativo di strade poderali; considera attività edilizia libera il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie; consente siano realizzate senza alcun titolo abilitativo le cisterne e le opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui; consente siano realizzate senza titolo abilitativo le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri; considera attività edilizia libera la realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale; considera attività edilizia libera la realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali. Le disposizioni impugnate dal Governo permettono una serie di interventi di trasformazione del territorio, anche di non poco momento, che non sono logicamente assimilabili ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. h), l), m), p), s) e af), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: consente la realizzazione senza titolo abilitativo di strade poderali; considera attività edilizia libera il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie; consente siano realizzate senza alcun titolo abilitativo le cisterne e le opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui; consente siano realizzate senza titolo abilitativo le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri; considera attività edilizia libera la realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale; considera attività edilizia libera la realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali. Le disposizioni impugnate dal Governo permettono una serie di interventi di trasformazione del territorio, anche di non poco momento, che non sono logicamente assimilabili ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/08/2021
n. 23
art. 4
co.
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6