Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagine in procedimenti separati pendenti presso la stessa autorità giudiziaria - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra il soggetto indagato per più fatti non connessi nel medesimo procedimento e quello indagato in procedimenti distinti dinanzi alla medesima autorità - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio del minimo sacrificio per la libertà personale - Omessa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13, comma 5, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il divieto delle contestazioni a catena si applichi anche a fatti diversi non connessi, oggetto di indagine in procedimenti separati ma pendenti presso la stessa autorità giudiziaria, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza per il secondo fatto, commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili dagli atti del relativo procedimento al momento dell'emissione della stessa ordinanza. Il rimettente ha infatti omesso di valutare se esistesse la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione, nel senso, affermato dalla Corte di Cassazione, che «quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero».
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza la previa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v. la citata ordinanza n. 129/2007.