Ordinanza 446/2007 (ECLI:IT:COST:2007:446)
Massima numero 31990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  12/12/2007;  Decisione del  12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Spese processuali - Ricorso per la nomina di curatore ad eredità giacente - Cessazione della giacenza per carenza di attivo ereditario - Liquidazione delle spettanze dovute al curatore a titolo di onorario e di rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico - Previsto onere a carico del ricorrente - Omessa previsione dell'anticipazione erariale per le spese e gli onorari spettanti al curatore nel caso di cessazione della procedura per carenza dell'attivo ereditario - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata - sia quest'ultima, anziché l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. La norma censurata, la quale stabilisce che «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato», non viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla posizione del curatore fallimentare, quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, della mancata previsione tra le spese anticipate dall'erario delle spese e degli onorari al curatore del fallimento, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, né l'art. 24 Cost., in quanto il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese.

- Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, v. le citate ordinanze n. 295/1996 e n. 117/1999.

- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 174/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte