Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di fine rapporto a carico del fondo di garanzia I.N.P.S. in caso di fallimento del datore di lavoro - Esclusione per i dipendenti dei datori di lavoro inadempienti soggettivamente sottoponibili alle procedure concorsuali ma non dichiarati falliti per la modesta entità del debito - Lamentata lesione del principio di ragionevolezza - Carenza di descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell'art 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende la tutela ivi prevista anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali non per carenza di requisiti soggettivi, ma per modesta entità del debito. L'ordinanza di rimessione, infatti, omettendo di descrivere compiutamente la fattispecie, impedisce alla Corte di svolgere il doveroso controllo sulla congruenza della motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione.