Previdenza ed assistenza - Gestione Commercianti dell'INPS - Iscrivibilità dei familiari collaboratori del farmacista - Omessa previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai collaboratori familiari di altre imprese commerciali, contrasto con la garanzia previdenziale e con il principio di eguaglianza - Incompleta ricognizione da parte del rimettente del quadro normativo applicabile - Mancanza di adeguata motivazione sul contenuto delle norme censurate e sull'effettiva impraticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l'iscrivibilità dei familiari collaboratori del farmacista presso la Gestione Commercianti dell'INPS, dal momento che il giudice rimettente ha trascurato di fornire adeguata motivazione sia sul contenuto delle norme censurate, nel loro significato all'interno del complessivo sistema normativo, sia sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione delle stesse conforme a Costituzione.
- V., ex plurimis, ordinanze n. 272/2006, n. 86/2006 e n. 427/2005.