Ordinanza 449/2007 (ECLI:IT:COST:2007:449)
Massima numero 31993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
12/12/2007; Decisione del
12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:
31994
Titolo
Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza - Omessa previsione della possibilità per il tribunale, in funzione di giudice d'appello, di rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché del principio del giudice naturale precostituito per legge - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza - Omessa previsione della possibilità per il tribunale, in funzione di giudice d'appello, di rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché del principio del giudice naturale precostituito per legge - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 353
co.
codice di procedura civile
n.
art. 354
co.
codice di procedura civile
n.
art. 46
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte