Ordinanza 449/2007 (ECLI:IT:COST:2007:449)
Massima numero 31994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
12/12/2007; Decisione del
12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:
31993
Titolo
Procedimento civile - Regolamento necessario di competenza - Esclusione per le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza senza decidere il merito della controversia - Lamentata lesione del diritto di difesa e delle regole del giusto processo, nonché dei principi di uguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge - Mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio 'a quo', per il quale il rimettente stesso assume il sopravvenuto difetto di interesse - Questione prospettata in via alternativa e non subordinata rispetto ad altra - Manifesta inammissibilità
Procedimento civile - Regolamento necessario di competenza - Esclusione per le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza senza decidere il merito della controversia - Lamentata lesione del diritto di difesa e delle regole del giusto processo, nonché dei principi di uguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge - Mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio 'a quo', per il quale il rimettente stesso assume il sopravvenuto difetto di interesse - Questione prospettata in via alternativa e non subordinata rispetto ad altra - Manifesta inammissibilità
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. civ. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. senza decidere il merito della controversia. Invero, il Tribunale rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello. Tale lacuna comporta la mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo, per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre, la questione è proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. civ. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. senza decidere il merito della controversia. Invero, il Tribunale rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello. Tale lacuna comporta la mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo, per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre, la questione è proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 46
co.
codice di procedura civile
n.
art. 353
co.
codice di procedura civile
n.
art. 354
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte