Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia Romagna - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Termine di decadenza quinquennale relativo all'accertamento delle violazioni - Decorrenza, nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, invece che dalla data di commissione della violazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata rimasta 'medio tempore' inattuata - Carenza di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 7-bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 - il quale dispone che il termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l'azione penale», dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla data di commissione della violazione -, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19. La Regione resistente, con documento prodotto in udienza, ha inoltre precisato che la medesima disposizione censurata, «sin dal momento della sua entrata in vigore e fino al momento della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Poiché la stessa difesa erariale ha affermato in udienza che, a séguito di tali dichiarazioni della resistente, la questione «si può ritenere superata», deve constatarsi che è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso.
- In senso analogo, v. citate sentenza n. 289/2007 e ordinanza n. 41/2007.