Sentenza 451/2007 (ECLI:IT:COST:2007:451)
Massima numero 31997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  12/12/2007;  Decisione del  12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31996


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia Romagna - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Termine di decadenza quinquennale relativo all'accertamento delle violazioni - Decorrenza, nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, invece che dalla data di commissione della violazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata rimasta 'medio tempore' inattuata - Carenza di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 7-bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 - il quale dispone che il termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l'azione penale», dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla data di commissione della violazione -, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19. La Regione resistente, con documento prodotto in udienza, ha inoltre precisato che la medesima disposizione censurata, «sin dal momento della sua entrata in vigore e fino al momento della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Poiché la stessa difesa erariale ha affermato in udienza che, a séguito di tali dichiarazioni della resistente, la questione «si può ritenere superata», deve constatarsi che è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso.

- In senso analogo, v. citate sentenza n. 289/2007 e ordinanza n. 41/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  22/12/2005  n. 23  art. 6  co. 1

legge della Regione Emilia Romagna  19/08/1996  n. 31  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte