Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Genericità e assertività delle censure - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che attribuisce alla Regione la facoltà di promuovere le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare). (Classif. 113003).
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si impone, nei giudizi proposti in via principale, in termini ancora più pregnanti rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti: S. 265/2022 - mass. 45264; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 262/2021 - mass. 44444; S. 171/2021 - mass. 44135).
Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto delle questioni prospettate, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (Precedenti: S. 200/2022; S. 279/2020 - mass. 43135).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h, e terzo, Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, secondo cui la Regione promuove l'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare. Il ricorrente, con motivazione apodittica e di difficile decifrazione, si limita assertivamente ad affermare che la norma non appare in linea con la legge n. 242 del 2016 che regolamenta l'utilizzo dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di canapa ammesse, non consentendo quindi di individuare il vulnus lamentato).