Sentenza 452/2007 (ECLI:IT:COST:2007:452)
Massima numero 32000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  12/12/2007;  Decisione del  12/12/2007
Deposito del 21/12/2007; Pubblicazione in G. U. 27/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31998  31999  32001  32002


Titolo
Trasporto pubblico - Servizio di taxi - Norme contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 - Deroga al divieto di cumulo di licenze - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale aggiunge all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il comma 2-bis, disciplinando le condizioni in presenza delle quali i Comuni acquisiscono la facoltà di «bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica», prevedendo altresì che i Comuni possano «rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari». Pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati».

- Sulla riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 80 e 29/2006, 222/2005.

- Sulla attitudine delle competenze esclusive statali di tipo trasversale ad intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 80/2006.

- Sulla necessità che gli interventi dello Stato nell'esercizio della competenza esclusiva di carattere trasversale in materia di tutela della concorrenza siano ragionevoli e proporzionati rispetto agli obiettivi attesi, v. le citate sentenze n. 14/2004 e n. 272/2004.

- Sulla riconducibilità degli strumenti di liberalizzazione dei mercati alla competenza esclusiva statale di tipo trasversale in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 401/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte