Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme contenute nell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, sul punto senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico in ambito comunale e intercomunale - Possibilità di svolgimento da parte di operatori economici in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali - Ricorsi della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, anche nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di autorizzare al trasporto di linea di passeggeri chi sia in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. Infatti, pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati».
- Sulla riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 80 e 29/2006, n. 222/2005.
- Sulla attitudine delle competenze esclusive statali di tipo trasversale ad intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 80/2006.
- Sulla necessità che gli interventi dello Stato nell'esercizio della competenza esclusiva di carattere trasversale in materia di tutela della concorrenza siano ragionevoli e proporzionati rispetto agli obiettivi attesi, v. le citate sentenze n. 14/2004 e n. 272/2004.
- Sulla riconducibilità degli strumenti di liberalizzazione dei mercati alla competenza esclusiva statale di tipo trasversale in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 401/2007.