Assistenza - Politiche sociali - Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della competenza residuale regionale in materia di «politiche sociali» - Mancanza di specifico riferimento, nella delibera regionale di autorizzazione a proporre ricorso avverso norme a contenuto eterogeneo, del parametro evocato rispetto alla disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Infatti, nella delibera regionale di autorizzazione a proporre ricorso non vi è, con riferimento all'art. 19 del d.l. n. 223 del 2006, alcuna indicazione relativa al su indicato parametro costituzionale. Tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso nei casi in cui, come in quello in esame, esso ha ad oggetto l'impugnazione di diverse norme di una stessa legge di contenuto eterogeneo. In tali ipotesi è infatti necessario che la delibera regionale di autorizzazione a proporre il ricorso contenga, con riferimento ad ogni disposizione impugnata, l'indicazione specifica dei parametri costituzionali asseritamente lesi, al fine di consentire di individuare le ragioni poste a fondamento di ogni singola censura.
- In senso analogo v. citata sentenza n. 98/2007.