Assistenza - Politiche sociali - Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Inidoneità della disposizione denunciata a produrre lesione delle competenze regionali - Difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato dalla Regione Veneto, in riferimento agli art. 119 della Costituzione, in quanto lo Stato, istituendo fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità avrebbe creato dei fondi settoriali in materia attribuita alla competenza residuale delle Regioni, quale quella delle politiche sociali. Infatti deve rilevarsi che la disposizione censurata, nell'istituire i fondi sopra indicati, si limita ad indicare mere finalità di intervento nei settori di rispettiva competenza; come tale la disposizione è inidonea a ledere le competenze regionali, in quanto la lesione può derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizzi, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi.
- In senso analogo, v. sentenza n. 141/2007.