Turismo - Norme della Regione Marche - Attribuzione alla Regione della funzione di organizzazione e coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il Commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo e altri enti pubblici - Ricorso del Governo - Lamentato coinvolgimento unilaterale di organismi nazionali, con lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Esclusione - Denunciato mancato riferimento al procedimento, previsto dalle disposizioni costituzionali, per lo svolgimento della condotta internazionale delle imprese - Inidoneità della disposizione censurata ad incidere sulla politica estera dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera g), e commi quinto e nono, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9, il quale attribuisce alla Regione le funzioni concernenti «l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico». Tale disposizione, prevedendo una mera facoltà e non già un obbligo di collaborazione, esclude che il coinvolgimento di organi statali nell'indicata attività regionale sia imposto unilateralmente dalla Regione e non determina quindi alcuna alterazione delle ordinarie attribuzioni che i diversi organi sono chiamati a svolgere in seno agli enti di appartenenza, con conseguente insussistenza della dedotta violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa statale, a norma dell'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. Detta norma, inoltre, prevedendo, sia pure in via facoltativa, forme di collaborazione che risultano discendere direttamente dalle norme statali che regolano la composizione, le attribuzioni e le funzioni degli organismi statali richiamati, lungi dal disciplinare unilateralmente forme di collaborazione e di coordinamento obbligatorie che coinvolgono compiti e attribuzioni dello Stato, opera all'interno delle funzioni già attribuite dallo Stato alle Regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; né - in base all'univoco dato testuale, concernente un'attività avente finalità promozionale e di sostegno, esclusivamente rivolta alle imprese che operano (anche all'estero) nel settore turistico - risulta finalizzata alla stipulazione di accordi internazionali ovvero suscettibile di essere qualificata come relativa ad «attività di mero rilievo internazionale». (sentenze nn. 134 del 2004, 30 e 322 del 2006) (1).
- In tema di disposizioni regionali che prevedano il coinvolgimento di organi statali, v. le citate sentenze n. 134/2004, n. 30 e n. 322/2006.
- Sulle attività di mero rilievo internazionale, v. le citate sentenze n. 179/1987, n. 42/1989, n. 472/1992.