Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore per il quale è in corso un giudizio di accertamento sullo stato di abbandono - Sospensione da parte del Tribunale dei minorenni - Mancata previsione - Sopravvenuta entrata in vigore del trattato di adesione della Romania all'Unione Europea - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea, e poiché i genitori della minore, di cui il rimettente è chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono, sono di nazionalità rumena, è necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del richiamato ius superveniens.