Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Esclusione del trattenimento nel centro di permanenza temporanea per la madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio - Mancata previsione - Sopravvenuta entrata in vigore del trattato di adesione della Romania all'Unione Europea - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non esclude il trattenimento in un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea, e poiché i genitori della minore, di cui il rimettente è chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono, sono di nazionalità rumena, è necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del richiamato ius superveniens.