Sentenza 57/2023 (ECLI:IT:COST:2023:57)
Massima numero 45441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
09/02/2023; Decisione del
09/02/2023
Deposito del 31/03/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Titolo
Agricoltura e zootecnia - In genere - Coltura della canapa industriale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Sperimentazione e ricerca relativamente all'utilizzo della canapa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di quella concorrente in materia di tutela della salute, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008001).
Agricoltura e zootecnia - In genere - Coltura della canapa industriale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Sperimentazione e ricerca relativamente all'utilizzo della canapa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di quella concorrente in materia di tutela della salute, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h), e terzo, Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. a), numeri 1) e 6), e b), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che promuovono attività di sperimentazione e di ricerca relativamente all'utilizzo della canapa, anche nel settore alimentare, cosmetico, farmacologico e ornamentale, nonché alla formazione di coloro che operano nella filiera. La disposizione regionale impugnata non interferisce con la disciplina statale di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 242 del 2016, né invade le relative competenze, poiché non disciplina gli utilizzi della canapa bensì si limita a mere attività di promozione, operando peraltro un generale rinvio alla legislazione statale ed europea.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h), e terzo, Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. a), numeri 1) e 6), e b), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che promuovono attività di sperimentazione e di ricerca relativamente all'utilizzo della canapa, anche nel settore alimentare, cosmetico, farmacologico e ornamentale, nonché alla formazione di coloro che operano nella filiera. La disposizione regionale impugnata non interferisce con la disciplina statale di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 242 del 2016, né invade le relative competenze, poiché non disciplina gli utilizzi della canapa bensì si limita a mere attività di promozione, operando peraltro un generale rinvio alla legislazione statale ed europea.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/04/2022
n. 6
art. 2
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
11/04/2022
n. 6
art. 2
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
11/04/2022
n. 6
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990
n. 309
art.
legge 02/12/2016
n. 242
art.