Sentenza 148/2025 (ECLI:IT:COST:2025:148)
Massima numero 47086
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  24/09/2025;  Decisione del  24/09/2025
Deposito del 15/10/2025; Pubblicazione in G. U. 15/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  47087  47088  47089


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Difesa e rappresentanza degli organi dello Stato quando sono parte di conflitti di attribuzione tra poteri - Possibilità di essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori o di comparire e costituirsi personalmente - Estensione della regola anche ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti - Necessità di affidare la difesa all'Avvocatura generale dello Stato solo per il Presidente del Consiglio di ministri - Ratio - Organo rappresentativo dello Stato, inteso come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità. (Classif. 111002).

Testo

A norma dell’art. 37, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953, gli organi dello Stato, quando sono parte di conflitti di attribuzione tra poteri, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e possono anche limitarsi a comparire e costituirsi personalmente. Tale previsione, pur non direttamente riferita ai giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e regioni, esprime una regola valida anche per questa tipologia di conflitti. (Precedenti: S. 90/2022 - mass. 44698; S. 43/2019 - mass. 41731).

Secondo il canone generale dell’art. 20 della legge n. 87 del 1953 nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (primo comma), con la precisazione che gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio (secondo comma) e che il Governo è rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato (terzo comma). In particolare, il secondo comma reca una previsione generale volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla Corte, stabilendo che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, introducendo, anche quanto ai giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni, una deroga alla regola generale del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, mantenuta nel processo costituzionale solo per l’intervento in giudizio del Governo. (Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41731; S. 163/2005 - mass. 29358; S. 350/1998 - mass. 24219).

Il Presidente del Consiglio dei ministri è organo rappresentativo dello Stato, quest’ultimo inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell’esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. (Precedenti: S. 259/2019 - mass. 40885; S. 31/2006 - mass. 30118; S. 72/2005 - mass. 29221).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 20