Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale della guida alpina - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale della guida alpina - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni Cost., l’art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, all’interno del t.u. turismo, stabilisce che il comune possa vietare la prosecuzione delle attività nell’ipotesi in cui l’interessato perda i requisiti per l’esercizio di attività di guida alpina. La disposizione impugnata dal Governo diverge dall’art. 14, comma 2, della legge n. 6 del 1989, che attribuisce al Collegio regionale delle guide alpine i poteri di vigilanza e di inibitoria.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 137
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 02/01/1989
n. 6
art. 14
co. 2