Processo penale - Prove - Testimonianza - Persona giudicata in un procedimento connesso che assume l'ufficio di testimone (c.d. testimone assistito) - Esenzione dall'obbligo di deporre sui fatti per i quali sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza con violazione del diritto di difesa - Scelta non irragionevole del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena − e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione − non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima. La scelta operata dal legislatore di garantire, in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l'imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il "patteggiamento", risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti; inoltre il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima è adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come "testimone assistito", sia dal complesso di garanzie - di diretta derivazione dal precetto costituzionale - che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197-bis e del comma 2 dell'art. 198, per il codice di rito, o dell'art. 384 per il codice sostanziale.
- Sulle diversità che caratterizzano i due tipi di giudizio posti a raffronto e le sentenze che ne costituiscono l'epilogo, v. le citate sentenze n. 313/1990 e n. 251/1991.