Ordinanza 458/2007 (ECLI:IT:COST:2007:458)
Massima numero 32011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/12/2007;  Decisione del  13/12/2007
Deposito del 28/12/2007; Pubblicazione in G. U. 02/01/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello del Pubblico ministero - Disciplina transitoria recata dalla legge n. 46 del 2006 - Ipotesi di intervenuto annullamento (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza) di una sentenza di condanna di una Corte di Assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella anche quando sia stata già ammessa una prova decisiva - Lamentata violazione del principio della parità delle parti - Sopravvenute dichiarazioni di parziale incostituzionalità della norma cui la disposizione censurata fa rinvio - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge sia dichiarato inammissibile, «anche quando sia già stata ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603» del codice di procedura penale. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, il comma 2 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 - cui la disposizione censurata fa rinvio - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che è dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, avverso, rispettivamente, una sentenza dibattimentale di proscioglimento (sentenza n. 26 del 2007, che ha contestualmente dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.) e, per quanto più direttamente rileva nel giudizio a quo, una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato (sentenza n. 320 del 2007, che ha contestualmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 46 del 2006, modificativo dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen.), sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce delle menzionate sentenze.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte