Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e lamentata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La Corte rimettente, infatti, investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) - unitamente alla relativa disciplina transitoria - di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo.
- In relazione alla manifesta inammissibilità della questione per inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus), vedi, citate, ex plurimis, ordinanze nn. 435, 384, 294, 187 e 42/2007.