Ordinanza 460/2007 (ECLI:IT:COST:2007:460)
Massima numero 32013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/12/2007;  Decisione del  13/12/2007
Deposito del 28/12/2007; Pubblicazione in G. U. 02/01/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale 'in parte qua' della disciplina denunciata - Restituzione degli atti ai rimettenti per nuovo esame della questione sulla rilevanza.

Testo
Vanno restituiti gli atti ai rimettenti della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la preclusione - conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 - dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile». Sicché, alla stregua della richiamata pronuncia, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 2

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 6

Costituzione  art. 111  co. 7

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte