Ordinanza 463/2007 (ECLI:IT:COST:2007:463)
Massima numero 32016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  13/12/2007;  Decisione del  13/12/2007
Deposito del 28/12/2007; Pubblicazione in G. U. 02/01/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevolezza della disciplina - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa, violazione dei principi di tutela giurisdizionale e del giusto processo - Denunciata violazione del principio del giudice naturale, del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, nonché del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter), e anche nei procedimenti in corso (comma 2-quater). Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate non fondate e non vengono addotti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

- Per la dichiarazione di non fondatezza delle medesime questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

legge di conversione  27/01/2006  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 125

statuto regione Sicilia  art. 23

Altri parametri e norme interposte