Edilizia e urbanistica - Provincia autonoma di Trento - Opere edilizie abusive - Prevista possibilità di concessione edilizia in sanatoria in caso di conformità alle norme vigenti al momento del rilascio - Lamentata violazione del principio stabilito dalla normativa statale della conformità dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua realizzazione sia a quella del rilascio della concessione (c.d. doppia conformità) - Omessa verifica della possibilità di soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione - Questione volta ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'art. 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il quale dispone che «resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia regolarmente richiesta e conforme al momento del rilascio alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata realizzata abusivamente». Premesso che l'art. 129 prevede, al comma 1, la sanabilità dell'opera abusiva quando essa «risulta conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda», il rimettente non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scegliere, tra le possibili interpretazioni della norma, quella che identifica la fattispecie del comma 1 con quella del comma 8, che, a suo avviso, richiederebbe invece la conformità con la normativa vigente al solo momento del rilascio, così sottraendosi all'obbligo di verificare la praticabilità di diverse soluzioni ermeneutiche e finendo con il chiedere sostanzialmente un avallo interpretativo della norma censurata piuttosto che il collaudo di legittimità della stessa.
- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 129, comma 1, della medesima legge provinciale n. 22 del 1991, poi sostituita dall'art. 66 della legge provinciale n. 10 del 1998, v. la citata sentenza n. 231/1993.
- Sul principio per cui nessuna disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione, v. la citata sentenza n. 188/1995, nonché le citate ordinanze nn. 63/1989, 306/2005, nn. 57, 143, 187 e 272/2006.