Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Coltivazione di stupefacenti - Relativa disciplina autorizzatoria - Riconducibilità alla competenza esclusiva statale nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia, per garantire un livello uniforme di tutela del diritto alla salute - Possibile compressione della competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. (Classif. 081002).
Le norme statali dettate in materia di autorizzazione alla coltivazione degli stupefacenti, qual è l'art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990, vanno a comporre un quadro di principi fondamentali vòlti a garantire, sul piano nazionale, un livello uniforme di tutela del diritto alla salute. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 141/2013 - mass. 37151).
L'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, nel delimitare in maniera tassativa le attività che si possono svolgere e i prodotti che è dato ottenere attraverso la coltivazione della canapa, senza necessità di autorizzazione, assurge a norma di grande riforma economico-sociale, che delimita la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. Compito della disposizione statale è, infatti, quello di circoscrivere, rispetto alla coltivazione della canapa, l'ambito di attività e di produzioni che, in assenza di autorizzazione, possono reputarsi lecite. All'esterno di simile perimetro, si dispiega la fattispecie di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, che attiene a un ambito di sicura competenza dello Stato. (Precedente: S. 51/2022).
La disciplina concernente l'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e quella che attiene al loro impiego a scopi medici sono certamente attratte dalla competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.) e vanno a comporre il quadro dei principi fondamentali che devono presidiare, sul piano nazionale, un livello uniforme di tutela del diritto alla salute. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 141/2013 - mass. 37151).