Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle attribuzioni statutarie - Conferimento della potestà legislativa concorrente in materia di energia in virtù del richiamo operato dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Conseguente legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle attribuzioni statutarie - Conferimento della potestà legislativa concorrente in materia di energia in virtù del richiamo operato dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Conseguente legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Testo
La Regione Friuli Venezia Giulia è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), recanti disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, in riferimento alle potestà legislative concorrenti che il Titolo V, parte II, della Costituzione, in virtù del richiamo dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. La medesima Regione, invece, non può lamentare lesione, ad opera dei commi impugnati, delle sue attribuzioni statutarie, poiché, in relazione alla materia delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, essa è semplicemente delegata ad esercitare funzioni amministrative e non è titolare di potestà legislativa. Pertanto, le censure proposte in ordine ai suddetti commi vanno valutate in relazione, non alle potestà conferite alla Regione dallo statuto speciale, ma alle competenze legislative di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La Regione Friuli Venezia Giulia è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), recanti disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, in riferimento alle potestà legislative concorrenti che il Titolo V, parte II, della Costituzione, in virtù del richiamo dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. La medesima Regione, invece, non può lamentare lesione, ad opera dei commi impugnati, delle sue attribuzioni statutarie, poiché, in relazione alla materia delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, essa è semplicemente delegata ad esercitare funzioni amministrative e non è titolare di potestà legislativa. Pertanto, le censure proposte in ordine ai suddetti commi vanno valutate in relazione, non alle potestà conferite alla Regione dallo statuto speciale, ma alle competenze legislative di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 483
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 484
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 485
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 486
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 487
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 488
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 489
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 490
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 491
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 492
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 25/05/2001
n. 265
art.