Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle prerogative regionali per non adeguato vaglio parlamentare nonché del principio di leale collaborazione per mancata considerazione del parere negativo espresso in Conferenza Stato-Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle prerogative regionali per non adeguato vaglio parlamentare nonché del principio di leale collaborazione per mancata considerazione del parere negativo espresso in Conferenza Stato-Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 72 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), recanti disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Ed infatti, la Regione Emilia-Romagna, nel censurare l'intero iter legis seguito per la forzosa e improvvisata inserzione del testo della bozza di decreto legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal maxiemendamento che dimostrerebbe la lesione delle prerogative delle Regioni, cui vengono imposte, senza preventivo vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato-Regioni -, non deduce la violazione di alcuna specifica regola o principio, ma contesta soltanto un modus procedendi dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell'alveo dell'autonomia del Parlamento, né assume alcuna valenza ex se, in ordine alla validità della legge statale, il parere negativo espresso dalle Regioni.
Non è fondata, in riferimento all'art. 72 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), recanti disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Ed infatti, la Regione Emilia-Romagna, nel censurare l'intero iter legis seguito per la forzosa e improvvisata inserzione del testo della bozza di decreto legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal maxiemendamento che dimostrerebbe la lesione delle prerogative delle Regioni, cui vengono imposte, senza preventivo vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato-Regioni -, non deduce la violazione di alcuna specifica regola o principio, ma contesta soltanto un modus procedendi dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell'alveo dell'autonomia del Parlamento, né assume alcuna valenza ex se, in ordine alla validità della legge statale, il parere negativo espresso dalle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 483
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 484
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 485
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 486
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 487
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 488
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 489
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 490
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 491
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 492
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
Altri parametri e norme interposte